(Art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)
L’accesso e la permanenza nell’area dello Stadio comportano l’accettazione da parte dello spettatore di questo Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega Calcio, dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza compresa l’area riservata esterna. L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal “regolamento d’uso”; l’acquisto del titolo di accesso ne comporta l’accettazione da parte dello spettatore.
L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.
Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.