Regolamento adottato ai sensi dell’art. 19 – ter, co. 3, lett. C) del decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996 introdotto dal decreto del Ministro dell’interno 06 giugno 2005 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero dell’Interno 18 marzo 1996 recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” ed ex art. 4, co. 2 del D.M. dell’Interno 06 giugno 2005 e successive modifiche recante “Modalità di emissione, distribuzione, vendita e cessione di titoli d’accesso agli impianti sportivi di capienza superiore ai 7.500 posti, in occasione dello svolgimento di competizioni riguardanti il gioco del calcio”. Determinazione n° 14/2010 del 17 marzo 2010.
STADIO LUIGI FERRARIS – NORME COMPORTAMENTALI
(Art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)
Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si Intende lo stadio Comunale “Luigi Ferraris” di Genova, incluso il sistema di videosorveglianza ed informativo ivi presente, nonché tutte le aree di pertinenza compresa l’area riservata esterna, in gestione esclusiva del Genoa CFC durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive in cui partecipa il Club.
L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente “Regolamento d’uso”, dai Termini e condizioni d’uso degli abbonamenti, nel caso di accesso da parte degli abbonati, e dal “ Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” (c.d. “ Codice di Condotta”) adottato dal Genoa CFC e da tutte le norme/disposizioni emanate dall’”Autorità di Pubblica Sicurezza”, dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega Calcio; l’acquisto del titolo di accesso, sia per singolo accesso che in caso di acquisto dell’abbonamento, ne comporta l’accettazione da parte dello spettatore. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione, da parte delle Autorità Competenti, della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (cd. DASPO); e l’attivazione dell’istituto del “gradimento” previsto dal Codice di Condotta.