INFORMATIVE
► Informativa per il trattamento dei dati personali
Informazioni ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati Personali:
La società Genoa CFC S.p.A., con sede legale in Genova Via Ronchi 67 – 16155 Pegli (GE) (di seguito, anche il “Club” o la “Società”), con la presente informativa Le comunica le informazioni relative al trattamento dei dati da Lei rilasciati in proprio e in qualità di genitore/tutore del minore sottoposto alla Sua tutela, con la compilazione del modulo di richiesta abbonamento e successivamente acquisiti durante l’esecuzione del rapporto.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Genoa CFC S.p.A., con sede in Genova Via Ronchi 67 P. Iva 00973790108.
Ai sensi del Capo III, sez. 1 del GDPR, Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento in qualsiasi momento e senza formalità per esercitare i propri diritti. In ogni caso, il Titolare del trattamento può essere contattato per richieste o segnalazioni al seguente indirizzo e-mail: privacy@genoacfc.it o scrivendo a Genoa CFC S.p.A., in Genova, 16155, Via Ronchi 67.
Responsabile della protezione dei dati
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: privacy@genoacfc.it.
Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli artt. 4(1) e 9(1) del Regolamento raccolti durante la compilazione del modulo di richiesta di abbonamento registrazione della tessera del tifoso e durante il rapporto contrattuale, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) Nome, cognome e n. TESSERA DEL TIFOSO (DNA GENOA) dell’abbonato minorenne;
2) Anagrafica, codice fiscale, recapiti di posta elettronica e utenze telefoniche mobili del genitore/tutore;
3) immagini dell’abbonato ritratte all’interno dello stadio durante le manifestazioni sportive per mezzo del sistema di videosorveglianza presente all’interno ed all’esterno dello stadio;
4) dati derivati dall’analisi dell’attività di profilazione debitamente consentita.
In alcuni casi, debitamente indicati, i dati trattati potrebbero essere riferiti a terzi, laddove da Lei volontariamente conferiti al Titolare.
Finalità del trattamento dei dati
I Suoi Dati Personali e i dati personali del minore sottoposto alla Sua tutela saranno trattati sulla base di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, dalle leggi e dai regolamenti in materia e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e delle altre Autorità di Controllo per le seguenti finalità:
1) finalità contrattuali, ossia per dare esecuzione al rapporto contrattuale di abbonamento alle partite casalinghe del Genoa CFC S.p.A. nella stagione sportiva 2019-2020, nonché per l’invio di corrispondenza (anche per via elettronica) informativa attinente al rapporto contrattuale e alle agevolazioni da esso derivanti, o per adempiere a specifiche richieste;
2) Il sistema di videosorveglianza presente all’interno ed all’esterno dello stadio, durante le manifestazioni sportive in cui partecipa la Società, è gestito dalla stessa la quale cura l’acquisizione e l’archiviazione delle immagini, al fine di adempiere agli obblighi di legge previsti in materia di sicurezza degli impianti sportivi.
3) Le immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza presente all’interno ed all’esterno dello stadio durante le manifestazioni sportive in cui partecipa la Società, potranno essere utilizzate direttamente dalla stessa al fine dell’applicazione dell’istituto del “gradimento” e, in particolare, al fine di accertare eventuali violazioni del Codice di Regolamentazione commesse da un abbonato ed applicare le sanzioni nello stesso previste;
4) attività di profilazione e/o analisi di mercato, al fine di riconoscere l’Interessato, confrontare e razionalizzare i dati raccolti e inviare comunicazioni promozionali e pubblicitarie selezionate in base agli stessi (anche dopo la cessazione dell’abbonamento);
5) attività di marketing, ivi incluso il controllo della soddisfazione del cliente e/o la promozione e proposizione di nuovi servizi e/o prodotti, e/o comunicazioni telefoniche anche senza operatore, e/o comunicazioni di posta ordinaria, e/o l’invio di brevi messaggi di notifica e-mail, sms e newsletter inerenti il Club o prodotti e servizi offerti dai partner del Club anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale.
6) comunicazione a terzi per finalità di marketing, compresa la comunicazione dei dati raccolti per finalità di marketing a società controllate, controllanti, o comunque a vario titolo collegate con il soggetto che ha raccolto i dati personali degli interessati. I terzi destinatari appartengono alle seguenti categorie economiche o merceologiche abbigliamento, telefonia, servizi alla persona, autonoleggi, gioielli di lusso, mezzi di trasporto, spettacoli, grande distribuzione, forniture luce e gas, farmaceutiche, servizi bancari e assicurativi, prodotti di food&beverage, betting o gaming on e offline, operatori turistici.
Conseguenza del mancato conferimento dei dati o dell’autorizzazione al loro trattamento
Nei casi sopra previsti al punto 1 delle finalità del trattamento il conferimento e l’indicazione dei Suoi dati e dei dati del minore sottoposto alla Sua tutela è facoltativo, ma un eventuale rifiuto o la mancata indicazione dei dati non consentirà la sottoscrizione dell’abbonamento.
Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti 2 e 3 delle finalità del trattamento avviene al fine di adempiere ad obblighi di legge e contrattuali a cui è sottoposta la società e per perseguire interessi legittimi della stessa.
I dati personali potranno, altresì, essere trattati per le ulteriori finalità specificate ai punti 4 , 5 e 6 dalla Società, solo in caso di prestazione dello specifico consenso. La mancata indicazione del consenso e/o l’assenza della firma sarà corrispondente al diniego. L’eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza relativamente alla possibilità di stipulare il contratto di abbonamento, salvo l’impossibilità di essere inclusi in analisi statistiche e/o di profilazione e ricevere promozioni, sconti e comunicazioni mirate, in base ai dati raccolti, o di essere informati circa eventuali iniziative di marketing e promo-pubblicitarie anche successivamente la cessazione dell’abbonamento. Pertanto, per tali ulteriori finalità, il trattamento avverrà esclusivamente secondo le finalità e sulla base dello specifico consenso che l’Interessato ha prestato in sede di sottoscrizione del modulo di abbonamento.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento descritto al punto 1 delle finalità del trattamento ha come base giuridica la conclusione ed esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte (articolo 6, par. 1, lett. b), GDPR).
A tale proposito si aggiunge che la comunicazione dei dati a pubbliche autorità in relazione a quanto previsto dal D.M. 15 agosto 2009, è effettuata per necessità di adempiere a obblighi legali (articolo 6, par. 1, lett. c), GDPR).
Il trattamento descritto al punto 2 delle finalità del trattamento è necessario per permettere alla Società di adempiere ad obblighi di legge relativi alla sicurezza degli impianti sportivi alla quale la stessa è soggetta durante le manifestazioni sportive a cui partecipa. La base giuridica di tale trattamento è la necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento.
Il trattamento descritto al punto 3 delle finalità di trattamento è necessario per consentire alla Società di individuare e sanzionare eventuali condotte contrarie al Codice di Regolamentazione che è tenuto a rispettare l’abbonato durante le manifestazioni sportive. La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’interesse legittimo delle Società e dall’obbligo a cui soggiace la stessa di adempiere alle prescrizioni dettate dalla Federazione Gioco Calcio in merito all’adozione ed osservanza del Codice di Regolamentazione e dell’Istituto del Gradimento così come definito nelle condizioni generali di abbonamento.
Per i trattamenti descritti ai punti 4, 5 e 6 la base giuridica è il consenso dell’interessato (articolo 6, par. 1, lett. a), GDPR).
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento sarà effettuato prevalentemente con strumenti informatici, ma anche cartacei, e comunque con l’osservanza di misure cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati. I dati potranno anche essere comunicati mediante l’utilizzo di chip a radiofrequenza, con trasmissione crittografata dei codici numerici contenuti nella Card, leggibili da appositi sistemi. Sistemi non dotati delle specifiche credenziali non possono rilevare la Card e acquisirne i dati identificativi. Si precisa che questa tecnologia viene utilizzata nei casi di biglietti elettronici, quando cioè la Card viene impiegata come supporto digitale su cui caricare i titoli di accesso allo stadio. Non si effettuano trasferimenti di dati in un paese terzo salvo che per esigenze tecniche del fornitore di servizi informatici.
Periodo di conservazione dei dati
I Dati personali trattati al fine della conclusione del contratto di abbonamento saranno conservati per la durata di dieci anni dal loro conferimento o fino alla prescrizione dei diritti tutelabili per mezzo di tali dati, se di durata superiore;
I Dati personali trattati al fine di adempiere ad obblighi di legge saranno conservati per tutta la durata previsa per l’adempimento agli obblighi di legge per i quali sono trattati;
I Dati personali trattati per finalità di marketing saranno conservati per 24 mesi dalla loro comunicazione;
I Dati personali trattati per finalità di profilazione saranno conservati per 12 mesi dalla loro comunicazione.
I dati relativi alle immagini riprese con il sistema di videosorveglianza vengono conservati sui server custoditi presso lo stadio Lugi Ferraris di Genova per la durata di 7 giorni dalla loro acquisizione e successivamente cancellati.
Tutti i dati personali sono conservati a cura della Società per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del trattamento sopra indicate.
I dati relativi alle immagini riprese con il sistema di videosorveglianza vengono conservati sui server custoditi presso lo stadio Lugi Ferraris di Genova per la durata di 7 giorni dalla loro acquisizione e successivamente cancellati.
Destinatari dei dati
Per lo svolgimento di alcune attività la Società comunicherà i dati personali alle società la cui attività è strettamente connessa alla sottoscrizione del presente abbonamento, che operano in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominate, al solo scopo di svolgere i servizi connessi a tali finalità.
I dati raccolti potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti esterni di propria fiducia (ivi compresa la società TicketOne S.p.A.) la cui attività sia connessa, strumentale o di supporto a quella della Società (ad es. soggetti cui il Club può affidare l’attività di customer care; soggetti che svolgono compiti di natura tecnica ed organizzativa, quali la prestazione di servizi di stampa, imbustamento e smistamento di comunicazioni, consulenti). In tal caso detti soggetti saranno nominati come Responsabili del trattamento.
I dati verranno, altresì, comunicati alla Questura competente per territorio per l’accertamento dei requisiti di cui al D.M. 15/08/2009 ai fini della sottoscrizione dell’abbonamento.
Le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza gestito dalla Società durante gli eventi sportivi sono lasciate nella disponibilità ed accesso del Personale di Pubblica Sicurezza autorizzato, presente durante la manifestazione sportiva.
L’elenco completo dei Responsabili è disponibile facendone richiesta al Titolare del trattamento.
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Genoa CFC S.p.A. che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
Diritti dell’Interessato
L’Interessato ha diritto di:
a) presentare opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati ed in particolare al trattamento dei dati trattati per fini di marketing diretto, anche in relazione a servizi identici a quelli già erogati dalla Società (c.d. diritto di opposizione);
b) ottenere dati e informazioni sul trattamento, in particolare in relazione alle finalità per cui i dati personali sono trattati, al periodo del trattamento e ai soggetti cui i dati sono comunicati (c.d. diritto di accesso);
c) Ottenere la rettifica o integrazione dei dati personali inesatti che riguardano l’Interessato (c.d. diritto di rettifica);
d) ottenere la cancellazione dei dati personali che riguardano l’Interessato nei seguenti casi: (i) i dati non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti; (ii) l’Interessato abbia revocato il proprio consenso al trattamento dei dati qualora essi siano trattati sulla base del suo consenso; (iii) l’Interessato si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui essi non siano trattati per un legittimo interesse della Società; (iv) il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme alla legge. Tuttavia, la conservazione dei dati personali da parte della Società è lecita qualora sia necessaria per consentirle di adempiere un obbligo legale o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria (c.d. diritto di cancellazione);
e) ottenere che i dati personali che riguardano l’Interessato siano solo conservati senza che di essi sia fatto altro uso nei seguenti casi: (i) l’Interessato contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a consentire alla Società di verificare l’esattezza di tali dati personali; (ii) il trattamento sia illecito ma l’Interessato si opponga comunque alla cancellazione dei dati personali da parte della Società; (iii) i dati personali siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) l’Interessato si sia opposto al trattamento e si sia in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei nostri motivi legittimi al trattamento rispetto a quelli dell’Interessato (c.d. diritto di limitazione);
f) ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che riguardano l’Interessato, se essi siano trattati in forza di contratto o sulla base del consenso dello stesso e/o trasmettere i dati ad altro titolare del trattamento, se fattibile (c.d. diritto di portabilità);
g) revocare il consenso in qualsiasi momento ai trattamenti per i quali è richiesto.
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
► Termini e condizioni d'uso degli abbonamenti stagione 2019/20
Art. 1. L’abbonamento è nominativo e dà diritto ad assistere esclusivamente alle gare interne del Campionato di Serie A 2019/20 della prima squadra del Genoa CFC S.p.A., da disputarsi presso lo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, nel settore, fila e posto indicati dal segnaposto rilasciato al momento del rinnovo, nel rispetto del calendario della Lega Nazionale Professionisti serie A – F.I.G.C. e sue relative possibili variazioni, quale che sia la causa di queste ultime. Variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite non daranno pertanto diritto al rimborso del prezzo pro quota dell’abbonamento, né a risarcimenti e/o indennizzi.
Art. 2. L’emissione dell’abbonamento è subordinata alla sussistenza di tutte le seguenti condizioni:
1) la sottoscrizione del “Modulo di Sottoscrizione Abbonamenti DNA Genoa”;
2) la presa visione e accettazione dei presenti “Termini e Condizioni d’uso degli abbonamenti 2019-2020”;
3) la presa visione e accettazione del Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche;
4) il possesso della DNA Genoa (come definita nella Direttiva del Ministero dell’Interno 14/08/2009 n°555/OP/002448/20091/CNIMS), in corso di validità e che in ogni caso non sia stata oggetto di provvedimenti di sospensione o revoca di cui all’articolo 10 (DASPO) delle condizioni di vendita e d’uso della tessera stessa;
Nell’ipotesi di mancata sussistenza di anche una soltanto delle suddette condizioni, l’abbonamento non potrà essere emesso.
Art. 3. Ogni singolo abbonamento, ai sensi del D.L. 162/2005, potrà essere emesso unicamente previa consegna di fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e della tessera DNA Genoa. Nel caso in cui il singolo abbonamento fosse erroneamente rilasciato, l’abbonamento in questione potrà essere ritirato in qualsiasi momento.
Art. 4. Ogni singolo abbonamento potrà essere acquistato nei soli luoghi autorizzati dalla società Genoa CFC S.p.a. All’atto del pagamento, l’abbonamento verrà emesso in modalità digitale sulla Card del richiedente. L’abbonamento è personale e, previo cambio del nome dell’utilizzatore, è utilizzabile da terzi, rispettando la medesima categoria di tariffa di riduzione, solo nei casi e nei termini indicati dalla normativa vigente, previa accettazione del Codice di Regolamentazione, alle condizioni infra dettagliate, e comunque esclusivamente da terzi in possesso di una valida e personale Card. Non saranno cedibili a terzi in nessun caso e per nessuna ragione gli abbonamenti in promozione.
Art. 5. La Card DNA Genoa su cui è caricato l’abbonamento, unitamente al personale documento di identità, è l’unico documento che legittima l’esercizio del diritto e il relativo accesso allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il titolare dell’abbonamento è obbligato, adottando misure di massima cautela, alla custodia e al buon uso della Card su cui è caricato l’abbonamento ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall’utilizzo della stessa da parte di terzi. In caso di smarrimento, perdita, furto o sottrazione, il titolare della Card e del relativo abbonamento è tenuto a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti e a darne comunicazione per iscritto al Club, per ottenere una nuova fidelity card. L’abbonamento potrà, fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 11 e 12, essere sospeso per una o più partite ufficiali o per un determinato periodo di tempo, nonché essere oggetto di revoca a titolo definitivo e divenire pertanto inutilizzabile quale titolo di accesso allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, senza che ciò comporti il pagamento di alcun risarcimento, anche pro quota, restituzione del prezzo pagato o indennizzo, qualora il titolare abbia colposamente o volontariamente consentito ad altro soggetto di farne utilizzo (o tentare di farne uso) quale titolo di accesso allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.
Art. 6. L’abbonato, con la sottoscrizione e l’accettazione del “Modulo di Sottoscrizione Abbonamenti ”, dichiara di aver preso visione ed accettato il Codice di Regolamentazione e il Regolamento d’uso dell’impianto sportivo Stadio Luigi Ferraris (di seguito “Regolamento Stadio Luigi Ferraris”). Il Codice di Regolamentazione e il Regolamento Stadio Luigi Ferraris si troveranno affissi dentro lo Stadio Luigi ferraris e saranno pubblicati anche sul sito genoacfc.it. Il rispetto di detti documenti è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori nello Stadio Luigi Ferraris (o altro impianto sportivo). L’accesso allo Stadio Luigi Ferraris (o altro impianto sportivo) può comportare la sottoposizione dell’interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al seguito (cui egli dovrà assoggettarsi), finalizzati esclusivamente ad impedire l’introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza. Il titolare dell’abbonamento è tenuto a rispettare le previsioni contenute all’interno del Codice di Regolamentazione e del Regolamento Stadio Luigi Ferrraris di Genova. Nell’ipotesi di accertata violazione delle previsioni ivi contenute, la società Genoa CFC avrà la facoltà di adottare le misure sanzionatorie previste dal Codice di Regolamentazione e dal Regolamento Stadio Luigi Ferraris ivi compreso l’allontanamento dello spettatore dallo Stadio Luigi Ferraris e, nei casi più gravi, la sospensione o revoca e/o l’annullamento dell’abbonamento. Nelle suddette ipotesi la società Genoa CFC si riserva altresì l’insindacabile diritto di rifiutarsi di contrarre con il trasgressore in relazione all’acquisto di uno o più biglietti per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all’acquisto di un abbonamento per uno o più stagioni successive. Inoltre, nell’ipotesi di accertata violazione delle previsioni contenute all’interno del Codice di Regolamentazione e del Regolamento Stadio Luigi Ferraris il trasgressore non potrà essere destinatario di cessione dei titoli di accesso da parte di altri titolari.
Art. 7. Fermo restando che è fatto divieto al titolare dell’abbonamento di farne commercio in qualsiasi forma, e/o speculazione e/o rivendere il posto, al titolare di abbonamento è data la facoltà di cedere il titolo di accesso per singole gare, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Club, solamente a persona munita di tessera DNA Genoa, nonché previa accettazione di quest’ultimo dei presenti Termini e Condizioni, del Codice di Regolamentazione e presa visione dell’informativa per il Trattamento dei Dati Personali. Resta inteso che detta facoltà di cessione del titolo di accesso è comunque subordinata ai limiti eventualmente imposti, anche in occasione di singole partite, dalla Autorità competenti. La cessione non autorizzata del titolo di accesso e l’uso indebito del sistema di cambio nominativo, costituiscono un uso illecito dell’abbonamento.
Art. 8. La società Genoa CFC S.p.a. potrà attuare riduzioni sul prezzo dell’abbonamento per determinate categorie di soggetti e/o in determinati settori dello stadio. Le specifiche categorie di soggetti, i criteri di riduzione dei prezzi e le modalità di applicazione verranno rese note dal Genoa CFC tramite i mezzi di comunicazione del Club. Resta inteso che il Club avrà la facoltà di promuovere nel corso della stagione sportiva 2019/2020 eventuali vendite promozionali rivolte a nuovi abbonati, senza che ciò comporti il pagamento di alcun risarcimento, anche pro quota, restituzione del prezzo pagato o indennizzo.
Art. 9. La società Genoa CFC S.p.a. si riserva di concedere agli abbonati il diritto di prelazione sull’acquisto dell’abbonamento per la stagione successiva, da esercitarsi entro il termine che verrà comunicato di stagione in stagione. Decorso tale termine, inizierà la vendita libera degli abbonamenti.
Art. 10. La squalifica dello Stadio Luigi Ferraris di Genova nonché l’obbligo di disputare gare a porte chiuse e/o eventuali chiusure di settori e/o riduzione di capienza dell’impianto e/o l’eventuale disputa di partite in campo neutro disposti per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva) o per lavori, ragioni di forza maggiore e/o di caso fortuito, così come la disputa di gare interne presso altri impianti di gioco diversi dallo Stadio Luigi Ferraris di Genova non generano alcun diritto al rimborso neppure pro quota, né tantomeno a indennizzi o risarcimenti e, nel caso eventuali spese di trasferta, queste saranno ad esclusivo carico del titolare dell’abbonamento.
Art. 11. Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento e/o indebito dell’abbonamento, ai sensi di legge e dei presenti Termini e Condizioni, comporterà l’immediato ritiro e/o blocco e/o disattivazione, revoca e/o annullamento dello stesso e potrà inoltre comportare il rifiuto del Club a contrarre con il trasgressore in relazione all’acquisto di uno o più biglietti per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all’acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive. Inoltre, nell’ipotesi di accertato abuso e/o utilizzo fraudolento e/o indebito dell’abbonamento, ai sensi di legge e dei presenti Termini e Condizioni qui riportati, il trasgressore non potrà essere destinatario di cessione dei titoli di accesso da parte di altri titolari.
Art. 12. La società Genoa CFC si riserva altresì l’insindacabile diritto di applicare le misure sanzionatorie previste nel Codice di Regolamentazione e nel Regolamento Stadio Luigi Ferraris di Genova in qualsiasi momento, in caso di: a) sopravvenuti motivi di revoca della Card per il titolare dell’abbonamento; b) violazione da parte del titolare dell’abbonamento del Codice di Regolamentazione e/o del Regolamento Stadio Luigi Ferraris di Genova e/o dell’art. 6 dei presenti Termini e Condizioni qui riportati; c) comportamenti del titolare dell’abbonamento illeciti, contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, nonché atti di violenza e/o razzismo contro persone e/o cose; d) divieto di cessione del titolo di accesso di cui all’art. 7.
Art. 13. Nei casi previsti ai precedenti artt. 11 e 12, il titolare dell’abbonamento non avrà diritto ad alcun rimborso neppure pro quota, né tantomeno a indennizzi o risarcimenti.
Art. 14. L’abbonamento ha validità di una stagione sportiva (intendendosi per stagione sportiva il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno solare successivo) con decorrenza dalla prima partita casalinga successiva all’emissione del titolo di accesso.
Art. 15. Il pagamento del prezzo dell’abbonamento dovrà essere effettuato per intero al momento dell’acquisto.
Art. 16. Trattandosi di fornitura di servizi relativi al tempo libero di cui all’art. 59 comma 1 lett. n) del Codice del Consumo (D. L. 206/2005 così come modificato dal D. L. 21/2014), non è conferito agli acquirenti dell’abbonamento il diritto di recesso di cui all’art. 52 e seguenti del Codice del Consumo.
Art. 17. La società Genoa CFC si riserva il diritto di modificare in ogni momento i Termini e Condizioni con efficacia immediata, anche per coloro che avessero già ottenuto l’emissione dell’abbonamento, anche in ipotesi di modifiche legislative e/o provvedimenti da parte della Pubblica Autorità. Le comunicazioni relative alle modifiche sono rese note tramite il sito www.genoacfc.it o mediante comunicazione via posta elettronica, invio di messaggio SMS con invito a consultare le modifiche sul sito internet o altrimenti per iscritto.
Art. 18. I presenti Termini e Condizioni qui riportati, sono regolati dalla legge italiana e dai regolamenti federali. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, formazione, conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei suddetti Termini e Condizioni, il foro esclusivamente competente è quello di Genova.
Art. 19. La Società Sportiva assicura la riservatezza dei dati personali in proprio possesso, con particolare attenzione per i dati sensibili, in conformità alla normativa vigente (D.L. 196/2003 e GDPR).
Con l’acquisto di un titolo di accesso ad un Evento della Società Sportiva, il Sostenitore autorizza espressamente la società di ticketing e, quindi, la Società Sportiva al trattamento e alla raccolta dei dati personali e presta espresso consenso all’utilizzo di essi anche per finalità di sicurezza e ordine
pubblico.
► Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche
Premessa
La società Genoa CFC S.p.a. e/o i suoi tifosi rifiutano ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo, comportamenti contrari ai principi di correttezza e probità. nonché ogni forma di insulto, offesa o discriminazione, incluse, a titolo esemplificativo, quelle per motivi di sesso, razza, nazionalità, origine territoriale o etnica, orientamento sessuale, stato di salute, religione, opinioni politiche,
Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l’A.I.A., l’AIC e l’A.I.A.C. per “Il Rilancio della Gestione tra Partecipazione e Semplificazione” del 4 agosto 2017;
Visto l’art. 12 del Regolamento di Giustizia Sportiva;
è adottato il presente “Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”, che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.
Il Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche (“Codice di Regolamentazione”) riassume i principi etici e di comportamento cui si riconosce valore fondamentale e che i tifosi rossoblù e, in generale, tutti coloro che accedono alle manifestazioni sportive organizzate dal Genoa CFC (anche la “Società” o il “Club”), inclusi i sostenitori delle squadre avversarie, sono tenuti ad accettare e rispettare.
Art. 1 Definizione
L’“istituto del gradimento” (di seguito: gradimento) è la facoltà della società sportiva Genoa CFC. (di seguito “Società Sportiva”) di adottare, nei confronti delle persone che si rendessero responsabili delle condotte di cui all’art.2 che segue, provvedimenti inibitori come non vendere il titolo di accesso, ovvero sospenderne l’efficacia temporaneamente o definitivamente del titolo d’accesso per lo Stadio già venduto.
Il gradimento si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all’acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell’abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell’acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso.
Art.2 Condotte rilevanti
Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all’art.1 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute, e pertanto anche se poste in essere al di fuori dell’impianto sportivo, incluse le fasi di trasferta, o comunque in relazione ad eventi diversi dalle gare.
E’ evento calcistico ogni iniziativa o momento organizzato dalla Società Sportiva, non identificandosi perciò nelle sole occasioni ufficiali.
A tal fine sono discriminate tutte le condotte contrarie ai valori dello sport, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile o che, in contrasto con i principi di probità e correttezza, istighino alla violenza in ogni sua espressione.
Sono altresì colpite tutte quelle azioni volte a denigrare, offendere o contestare in maniera plateale persone, autorità e istituzioni pubbliche o private, nonché la Società Sportiva, i suoi dipendenti e/o rappresentanti, il personale di sicurezza e gli steward presenti all’interno dell’impianto ove si svolge l’evento calcistico, che comportino penalizzazioni amministrative per la Società Sportiva, o che arrechino nocumento agli interessi e all’immagine della stessa.
Sono infine considerate condotte rilevanti, la violazione del Regolamento d’uso dell’Impianto, la diffusione non autorizzata di immagini ritenute lesive dei diritti radiotelevisivi e di dati a scopo di betting, l’attività di bagarinaggio e la cessione o l’acquisto del titolo di accesso attraverso i canali non ufficiali o le piattaforme di vendita online che alimentano il fenomeno del secondary ticketing, l’introduzione all’interno dell’impianto privi di un valido titolo di accesso e/o con titolo di accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità, l’invasione del campo, l’entrare, o anche solo il tentativo, in aree proibite , la conduzione all’interno e/o in prossimità dell’impianto di attività commerciali o promozionali non autorizzate dalla Società Sportiva.
Art.3 Condizioni
L’istituto del gradimento e il conseguente provvedimento inibitorio non danno diritto ad alcun tipo di rimborso.
È ammessa, laddove non specificatamente vietato, la cessione, ai termini e condizioni indicati dalla Società Sportiva, del titolo a terzi ove questi abbiano i requisiti per usufruirne.
Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali benefit maturati secondo i programmi di fidelizzazione a meno che l’agevolazione non riguardi l’evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all’ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il benefit si perde.
Nel caso in cui durante la sospensione il tifoso interessato tenga un’altra condotta rilevante, si può dare corso ad un’eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.
Indipendentemente dal luogo della condotta rilevante, il gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite svolte presso lo stadio in uso alla società, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.
Art.4 Pubblicità
Il presente documento è stato approvato dagli organi dirigenti della Società che si impegnano a garantirne la divulgazione ai Destinatari, anche mediante la pubblicazione, nella versione di volta in volta vigente, sul sito web ufficiale della Società Sportiva www.genoacfc.it, nonché presso i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società Sportiva.
Art.5 Accertamento delle violazioni
La Società, al fine di accertare la violazione del presente Codice di Regolamentazione ed individuarne l’autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera certa, trasparente ed oggettiva l’accadimento dei fatti, tra cui:
– le segnalazioni provenienti dai servizi di stewarding, del dipartimento Supporter Liaison Officer e/o di altro personale della Società Sportiva, Responsabile della sicurezza per conto della Società Sportiva;
– le immagini dell’impianto di video sorveglianza ove consentito dalla normativa vigente;
– le immagini diffuse a mezzo dei social network da cui è possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile;
– le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.
Art.6 Parametri di valutazione
Costituiscono parametri di valutazione i seguenti fattori:
1) il dolo o la colpa della violazione, in relazione ad un’evidente premeditazione e/o spinta emozionale;
2) la tipologia di bene giuridico “aggredito”;
3) il comportamento pregresso che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
4) il comportamento successivo che sostanzi un ravvedimento operoso ovvero un’indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall’illecito in danno della Società Sportiva, ivi compresa l’ammissione delle proprie responsabilità e il concreto ravvedimento/pentimento da parte dell’interessato;
5) il ruolo tenuto dal soggetto, nella duplice possibile veste di istigatore, ovvero di mero compartecipe;
6) la recidiva.
I fatti commessi all’interno dello stadio, che integrino anche violazioni al regolamento d’uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti (sanzionatori ed inibitori), avendo esse diversa natura.
Resta inteso che, anche in caso di applicazione nei confronti dei Destinatari di una delle predette misure sanzionatorie, restano comunque fermi gli ulteriori profili di rilevanza delle violazioni ai sensi della normativa vigente, nonché i provvedimenti e le sanzioni che dovessero essere adottati dalla Pubblica Autorità.
Art.7 Misure Sanzionatorie
In quest’ottica, conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (come modificato dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 15 del 7 marzo 2018), la violazione dei principi e delle regole comportamentali indicate nel presente Codice di Regolamentazione e nel Regolamento Stadio Luigi Ferraris di Genova sarà oggetto di specifici provvedimenti e misure sanzionatorie da parte della Società.
In caso di violazione del presente Codice di Regolamentazione e/o del Regolamento Stadio Luigi Ferraris, la società Genoa CFC si riserva di esercitare in qualsiasi momento, anche congiuntamente e senza che ciò comporti pretese di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della Società, l’insindacabile diritto di adottare le seguenti misure sanzionatorie:
– Richiamo scritto;
– Sospensione per una o più gare o per un determinato periodo di tempo dei Titoli di Accesso, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;
– Risoluzione dell’abbonamento, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;
– Rifiuto a contrarre, in relazione all’acquisto di uno o più biglietti per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all’acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive;
– Impossibilità di essere destinatario di cessione dei Titoli di Accesso.
Art.8 Procedure
La contestazione della condotta contenente la descrizione delle violazioni viene comunicata al soggetto, identificato tramite i dati registrati per l’erogazione del titolo di accesso – se la condotta è successiva all’emissione del titolo – ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l’ausilio delle Forze di polizia, che può essere chiesto dalla Società in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r, o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall’individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante.
Il soggetto, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società le proprie “giustificazioni” per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.
Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta.
Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che la Società Sportiva si sia pronunciata nel senso di un suo accoglimento, l’istanza deve intendersi respinta.
Recapiti: Genoa Cricket & Football Club Spa – Via Ronchi, 67- 16155 Genova: email: info@genoacfc.it; PEC genoa@legalmail.it
Art.9 Minori
È possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
Art.10 Rapporti con altri procedimenti
L’applicazione del gradimento con le predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi, nonché da eventuali provvedimenti e sanzioni che dovessero essere adottati dalla pubblica autorità (es. DASPO ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive).
L’applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire di fronte a qualsiasi sede giudiziaria nei confronti dell’autore della violazione.
Art.11 Modifiche
La Società Sportiva si riserva di modificare il presente Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (ad esempio, le Determinazioni emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive). Le comunicazioni relative alle modifiche sono rese note tramite il sito www.genoacfc.it o mediante comunicazione via posta elettronica, invio di messaggio SMS con invito a consultare le modifiche sul sito internet o altrimenti per iscritto.
Art.12 Privacy
La Società Sportiva assicura la riservatezza dei dati personali in proprio possesso, con particolare
attenzione per i dati sensibili, in conformità alla normativa vigente (D.L. 196/2003 e GDPR).
Con l’acquisto di un titolo di accesso ad un Evento della Società Sportiva il Sostenitore autorizza espressamente la società di ticketing e, quindi, la Società Sportiva al trattamento e alla raccolta dei dati personali e presta espresso consenso all’utilizzo di essi anche per finalità di sicurezza e ordine
pubblico.
► Regolamento d'uso Stadio 2019/2020
(art. 19 – ter, co. 3, lett. C) del decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996 introdotto dal decreto del Ministro dell’interno 06 giugno 2005 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero dell’Interno 18 marzo 1996 recante “ Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” ed ex art. 4, co. 2 del D.M. dell’Interno 06 giugno 2005 e successive modifiche recante “Modalità di emissione, distribuzione, vendita e cessione di titoli d’accesso agli impianti sportivi di capienza superiore ai 7.500 posti, in occasione dello svolgimento di competizioni riguardanti il gioco del calcio”. Determinazione n° 14/2010 del 17 marzo 2010.
(Art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)
Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza compresa l’area riservata esterna.
L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal “Regolamento d’uso” e da tutte le norme/disposizioni emanate dall’”Autorità di Pubblica Sicurezza”, dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega Calcio; l’acquisto del titolo di accesso ne comporta l’accettazione da parte dello spettatore. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere commiato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.
Si richiamano, in particolari, le seguenti disposizioni:
1. il titolo di accesso allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal club;
2. per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;
3. il titolo di accesso va conservato fino all’uscita dello stadio;
4. lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla società che organizza l’evento;
5. lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward.
All’interno dell’impianto sportivo e dell’area esterna riservata è vietato:
1. Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
2. Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
3. Arrampicarsi sulle strutture dello stadio, scavalcare cancelli, balaustre e barriere di ogni tipo;
4. Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
5. Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
6. Introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 7.7 salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
7. Introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, ad eccezione di tamburi(ad una battuta) e megafoni autorizzati dal G.O.S. su richiesta della società sportiva, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nell’impianto;
8. Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
9.Introdurre e vendere all’interno dell’impianto sportivo le bevande contenute in lattine, bottiglie i vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di plastica.
10. Introdurre o esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (G.O.S.) su richiesta; della società sportiva; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione.
11. Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal G.O.S. su richiesta della società sportiva;
12. Accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
13. Introdurre fotocamere dotate di obiettivo tipo reflex e binocoli di grandi e medie dimensioni; non è inoltre consentito (eccetto alle persone autorizzate) di utilizzare attrezzature in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video, e informazioni o dati inerenti l’evento che si terrà all’interno dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il copyright per trasmissioni o registrazioni non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, alla Società.
Come da ordinanza prefettizia, è vietato agli esercizi commerciali ubicati all’interno dell’impianto sportivo la vendita per asporto di bevande in contenitori di plastica e segnatamente in bottiglie provviste di tappo. E’ consentita la loro commercializzazione solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera o carta.
Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizione agonistiche, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.
Si segnala, infine, che l’impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dal D.M. 06/06/2005.
► DISPOSIZIONI GENERALI PUBBLICA SICUREZZA / LNP SERIE A
In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia, la Società informa che tutti i titoli di accesso allo stadio devono essere nominativi e pertanto il sottoscrittore dell’abbonamento è tenuto all’esibizione di un documento di identità valido. L’eventuale smarrimento, perdita, sottrazione e distruzione dell’abbonamento restano a esclusivo carico del titolare, di conseguenza potranno essere rilasciate tessere sostitutive o titoli equipollenti, secondo modalità e tempi ascrivibili al circuito vendita ticketone, previa esibizione di regolare denuncia alle Autorità competenti. Comportamenti fraudolenti correlati a un uso improprio dell’abbonamento saranno sanzionati con la disattivazione dello stesso e il relativo ritiro, con facoltà da parte della Società di tutelarsi nei modi e nelle sedi opportune. Si potrà assegnare un posto all’abbonato diverso da quello indicato nell’abbonamento per ragioni di forza maggiore, di ordine pubblico, caso fortuito, di sicurezza o a causa di lavori di ristrutturazione per disposizioni delle Autorità di PS o per modifiche regolamentari federali e anche a seguito di specifiche richieste delle Autorità di PS, LNP, UEFA e FIFA. Al verificarsi di queste ipotesi, il sottoscrittore non avrà diritto ad alcun rimborso, in ragione della scontistica applicata con l’acquisto dell’abbonamento rispetto al singolo evento, nonché in considerazione delle caratteristiche del servizio fornito. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente comunicazione, si rimanda al regolamento d’uso rilasciato all’atto della sottoscrizione. La Società informa che in relazione alle proprie gare interne è tenuta a osservare il calendario stabilito dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (date, orari ed eventuali variazioni). Per quanto sopra esposto, segnatamente alle gare interne del prossimo campionato, modifiche riconducibili alla programmazione degli impegni agonistici, disposte dagli Organi Sportivi e/o dalle Autorità di Pubblica Sicurezza (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive) non determinano alcuna responsabilità a carico del Genoa Cfc S.p.A.