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Supporter Liason Officer (SLO) è il delegato ai rapporti con la tifoseria. La persona incaricata di tenere le relazioni con i sostenitori, punto di riferimento societario per le attività svolte dai club di supporter.
L’obiettivo principale è di rendere disponibile, ai tifosi e agli appassionati, un canale di dialogo diretto e bidirezionale con il Club.
Lo SLO delegato del Genoa Cfc è il Sig. Matteo Rossi.
Tra i suoi compiti informa il management in merito a eventuali problematiche, fornendo una consulenza specifica e assicurando un collegamento tra società e supporter.
Lavora a stretto contatto con il responsabile della sicurezza, svolgendo un appropriato ruolo di mediazione in caso di necessità.
Contatti:
Matteo Rossi – slo@genoacfc.it
010-612831
Regolamento adottato ai sensi dell’art. 19 – ter, co. 3, lett. C) del decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996 introdotto dal decreto del Ministro dell’interno 06 giugno 2005 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero dell’Interno 18 marzo 1996 recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” ed ex art. 4, co. 2 del D.M. dell’Interno 06 giugno 2005 e successive modifiche recante “Modalità di emissione, distribuzione, vendita e cessione di titoli d’accesso agli impianti sportivi di capienza superiore ai 7.500 posti, in occasione dello svolgimento di competizioni riguardanti il gioco del calcio”. Determinazione n° 14/2010 del 17 marzo 2010
(Art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)
Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si Intende lo stadio Comunale “Luigi Ferraris” di Genova, incluso il sistema di videosorveglianza ed informativo ivi presente, nonché tutte le aree di pertinenza compresa l’area riservata esterna, in gestione esclusiva del Genoa CFC durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive in cui partecipa il Club.
L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente “Regolamento d’uso”, dai Termini e condizioni d’uso degli abbonamenti, nel caso di accesso da parte degli abbonati, e dal “ Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” (c.d. “ Codice di Condotta”) adottato dal Genoa CFC e da tutte le norme/disposizioni emanate dall’”Autorità di Pubblica Sicurezza”, dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega Calcio; l’acquisto del titolo di accesso, sia per singolo accesso che in caso di acquisto dell’abbonamento, ne comporta l’accettazione da parte dello spettatore. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione, da parte delle Autorità Competenti, della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (cd. DASPO); e l’attivazione dell’istituto del “gradimento” previsto dal Codice di Condotta.
Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:
All’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna è vietato:
Come da ordinanza prefettizia, è vietato agli esercizi commerciali ubicati all’interno dell’impianto sportivo la vendita per asporto di bevande in contenitori di plastica e segnatamente in bottiglie provviste di tappo, è consentita la loro commercializzazione solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera o carta.
Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizione agonistiche, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.
Si ribadisce che l’impianto sportivo è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Dlgs 101/2018, dal D.M. 06/06/2005 e dal Regolamento UE 2016/679. In prossimità del sistema di videosorveglianza sono posizionati i relativi cartelli che ne segnalano la presenza riportando le informazioni sintetiche previste dalla legge. L’informativa estesa resa ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679 è pubblicata sul sito internet del Club. Copia dell’informativa potrà essere richiesta, inoltre, scrivendo all’indirizzo email: privacy@genoacfc.it o presso la sede della Società.
I minori di anni 14 dovranno essere accompagnati da un adulto per poter accedere all’impianto sportivo.
Nel caso di minori accompagnati l’adulto che li accompagna si impegna affinché il presente Regolamento sia rispettato da parte del minore. In ogni caso l’esercente la responsabilità genitoriale risponderà di eventuali danni e sanzioni conseguenti il mancato rispetto del presente Regolamento.