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La società Genoa CFC S.p.A., con sede legale in Genova Via Ronchi 67 – 16155 Pegli (GE) (di seguito, la “Società” o “il Titolare”), con la presente informativa comunica le informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali acquisiti dalla Società in occasione della vendita dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive (singole o in abbonamento), dell’emissione della fidelity card e dei dati successivamente acquisiti dalla Società in occasione dell’esecuzione dei suddetti rapporti contrattuali.
Nel caso in cui vengano forniti dati di un minore, i destinatari della presente informativa sono gli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso. Il riferimento ai dati personali in essa riportati si dovrà, quindi, intendere anche riferito al minore e i diritti connessi a tali dati potranno essere esercitati, in nome e per conto del minore, dall’esercente la responsabilità genitoriale.
Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento è Genoa CFC S.p.A., con sede legale in Genova Via Ronchi 67 P. Iva 00973790108, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore.
Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato scrivendo a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@genoacfc.it oppure a mezzo posta ordinaria scrivendo presso la sede legale della Società, all’attenzione dello stesso.
Tipi di dati oggetto del trattamento
La Società tratterà i suoi dati personali, tra cui potranno rientrare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
dati anagrafici, indirizzo di residenza e codice fiscale;
recapiti di posta elettronica e utenze telefoniche mobili;
immagini;
dati relativi alla salute;
dati relativi alla sussistenza di motivi ostativi all’abbonamento derivanti anche da condanne penali e/o procedimenti amministrativi;
dati relativi ai servizi da lei acquistati e derivati dall’analisi dell’attività di profilazione basata su questi.
Finalità del trattamento dei dati
La Società tratterà i dati personali acquisiti sulla base di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, dalle leggi e dai regolamenti in materia e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e delle altre Autorità di Controllo per le seguenti finalità:
per il rilascio della Fidelity card propedeutica all’acquisto dell’abbonamento alle manifestazioni sportive, per l’acquisto di singoli titoli di accesso alle manifestazioni sportive e per la successiva esecuzione dei suddetti rapporti;
per effettuare comunicazioni di emergenza in caso di eventi che impediscano o limitino l’accesso all’impianto sportivo ove si svolgono le manifestazioni sportive;
per adempiere ad obblighi di legge a cui è soggetta la Società volti a prevenire e perseguire condotte illecite avvenute in occasione delle manifestazioni sportive e per l’applicazione dell’istituto del “gradimento”. In particolare, al fine di accertare eventuali violazioni del Codice di Regolamentazione commesse dai tifosi presenti allo stadio e applicare le sanzioni nello stesso previste, potranno essere oggetto di trattamento le immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza presente all’interno e all’esterno dello stadio. Il sistema è operativo durante le manifestazioni sportive in cui partecipa la Società e, in tali occasioni, è gestito dalla stessa la quale cura l’acquisizione e l’archiviazione delle immagini;
per adempiere ad obblighi di legge a cui è soggetta la Società in relazione alla preventiva verifica dell’insussistenza di ragioni ostative alla vendita dell’abbonamento o dei singoli biglietti. In particolare, per verificare l’eventuale sussistenza di provvedimenti dell’Autorità che possono inibire o limitare l’accesso agli impianti sportivi in occasione di manifestazioni sportive, potranno essere trattati dalla Società dati relativi alla sussistenza di motivi ostativi all’abbonamento derivanti anche da condanne penali e/o procedimenti amministrativi;
per consentire alle persone diversamente abili di fruire degli sconti e agevolazioni alle stesse riservate potranno essere trattati i dati relativi alla loro salute contenute in certificazioni mediche attestanti lo stato e il grado di invalidità;
per l’invio di proposte commerciali tramite modalità automatizzate (tipo e-mail, WhatsApp, sms, mms, telefonate preregistrate) da parte della Società relative ai prodotti o servizi della Società, o, sempre tramite la stessa, di soggetti terzi partner della stessa;
per finalità di profilazione e/o analisi di mercato, al fine di creare un suo profilo per inviarle comunicazioni commerciali selezionate in base allo stesso, potranno essere trattati, previo suo consenso, i suoi dati personali quali età, sesso e dati comportamentali relativi ai suoi acquisti;
per la comunicazione a soggetti terzi, appartenenti alle categorie merceologiche di seguito riportate, previo suo consenso, i suoi dati personali, compreso il risultato dell’attività di profilazione di cui al precedente punto, affinché questi possano inviarle, autonomamente, comunicazioni commerciali. Categorie merceologiche: abbigliamento e attrezzature sportive, viaggi e tempo libero, servizi sanitari, abbigliamento, noleggio veicoli, cibo e bevande.
Conseguenza del mancato conferimento dei dati o dell’autorizzazione al loro trattamento.
Il mancato conferimento dei suoi dati personali non le consentirà di procedere con l’acquisto del titolo di accesso (abbonamento o singolo biglietto).
In caso di persona diversamente abile, il mancato conferimento dei dati relativi alla salute attestanti la sussistenza e il grado di invalidità, comporterà l’impossibilità di fruire dei relativi sconti e agevolazioni riservati alle persone diversamente abili.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1, è rappresentata dall’esecuzione del contratto o dalla fase precontrattuale dello stesso.
La base giuridica per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 2, 3 e 4 è rappresentata dagli obblighi di legge e regolamentari a cui è tenuta la Società.
La base giuridica per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 5, 6, 7, 8 è rappresentata dal consenso.
La Società, inoltre, potrà utilizzare il suo indirizzo e-mail ex art.130 D.lgs 196/2003 (cd. soft spam) per l’invio di comunicazioni commerciali aventi oggetto uguale o analogo ai servizi e/o prodotti già acquistati e, in occasione dell’acquisto dei quali, tale indirizzo sia già stato fornito.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento sarà effettuato prevalentemente con strumenti informatici, ma anche cartacei, e comunque con l’osservanza di misure cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati.
Profilazione
Il sistema informativo (CRM) in uso da parte della Società contiene dei filtri per mezzo dei quali si possono creare, previo consenso dell’interessato, dei cluster che definiscono dei profili sulla base di età, sesso e dati relativi agli acquisti effettuati dagli interessati, al fine di inviare comunicazioni commerciali mirate basate su tali dati.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali trattati al fine della conclusione ed esecuzione del contratto di acquisto dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive (singoli o in abbonamento) saranno conservati per la durata di dieci anni dal loro conferimento o fino alla prescrizione dei diritti tutelabili per mezzo di tali dati, se di durata superiore.
I dati rilasciati con la richiesta della fidelity card saranno conservati per tutta la durata della stessa.
I dati personali trattati al fine di adempiere ad obblighi di legge saranno conservati per tutta la durata prevista per l’adempimento agli obblighi di legge per i quali sono trattati e, in ogni caso, nei limiti della finalità per cui sono stati acquisiti.
I dati personali relativi alla salute acquisiti per l’applicazione di sconti e agevolazioni riservati alle persone diversamente abili saranno conservati per tutta la durata del servizio a cui si riferiscono.
I dati personali acquisiti per finalità di marketing saranno conservati per la durata di 24 mesi dalla loro acquisizione.
Il risultato dell’attività di profilazione potrà essere conservato per la durata di 12 mesi dalla sua acquisizione.
I dati relativi alle immagini riprese durante le manifestazioni sportive con il sistema di videosorveglianza saranno conservati sui server custoditi presso lo stadio Lugi Ferraris di Genova per la durata di 7 giorni dalla loro acquisizione e successivamente cancellati, fatta salva un maggior periodo di conservazione determinato da indagini da parte delle Autorità competenti o per l’applicazione dell’istituto del gradimento.
Destinatari dei dati
Per lo svolgimento di alcune attività la Società comunicherà i dati personali alle società la cui attività è strettamente connessa all’esecuzione dei contratti per la vendita dei prodotti e/o l’erogazione dei servizi.
Tali soggetti operano in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati, al solo scopo di svolgere i servizi connessi all’esecuzione di tali contratti (es. intermediazione nella vendita dei biglietti, gestione portale e-commerce, realizzazione campagne pubblicitarie e marketing, consulenti assistenza sistemistica).
In particolare, per quanto attiene ai servizi di vendita degli abbonamenti alle partite, o dei titoli di accesso a singole partite, i suoi dati personali potranno essere comunicati alla società Viva Ticket S.p.a. con sede legale in via A. Canova n.16/20, 40138 Bologna, P.IVA 02011381205, la quale agisce quale responsabile del trattamento.
I dati verranno, altresì, comunicati al Ministero dell’Interno presso la Questura competente per territorio per l’accertamento dei requisiti di cui al D.M. 15/08/2009 ai fini della sottoscrizione dell’abbonamento.
Le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza gestito dalla Società durante gli eventi sportivi sono lasciate nella disponibilità ed accesso del Personale di Pubblica Sicurezza autorizzato presente durante la manifestazione sportiva.
L’elenco completo dei Responsabili del trattamento nominati è disponibile facendone richiesta al Titolare del trattamento.
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale della Società specificamente individuato ed autorizzato che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
In base ai consensi prestati, taluni dati personali potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: abbigliamento e attrezzature sportive, viaggi e tempo libero, servizi sanitari, abbigliamento, noleggio veicoli, cibo e bevande, per l’invio di comunicazioni commerciali direttamente da parte di questi, così come ai fini di profilazione ed indagine di mercato.
Diritti dell’Interessato
L’Interessato ha diritto, per sé stesso e per l’eventuale minore sottoposto alla sua tutela del quale sono stati acquisiti dati personali di:
a) ottenere dati e informazioni sul trattamento, in particolare in relazione alla tipologia dei dati trattati, alle finalità per cui i dati personali sono trattati, al periodo del trattamento e ai soggetti cui i dati possono essere comunicati (c.d. diritto di accesso);
b) presentare opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati ed in particolare al trattamento dei dati trattati per fini di marketing diretto, anche in relazione a servizi identici a quelli già erogati dalla Società, e per il fine di profilazione (c.d. diritto di opposizione);
c) ottenere la rettifica o integrazione dei dati personali inesatti che la riguardano (c.d. diritto di rettifica);
d) ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano nei seguenti casi: (i) i dati non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti; (ii) l’Interessato abbia revocato il proprio consenso al trattamento dei dati qualora essi siano trattati sulla base del suo consenso; (iii) l’Interessato si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui essi non siano trattati per un legittimo interesse della Società; (iv) il trattamento dei dati personali non sia conforme alla legge. Tuttavia, la conservazione dei dati personali da parte della Società è lecita qualora sia necessaria per consentirle di adempiere un obbligo legale o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (c.d. diritto di cancellazione);
e) ottenere che i dati personali che la riguardano siano solo conservati senza che di essi sia fatto altro uso nei seguenti casi: (i) lei contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a consentire alla Società di verificare l’esattezza di tali dati personali; (ii) il trattamento sia illecito ma lei si opponga comunque alla cancellazione dei dati personali da parte della Società; (iii) i dati personali siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) lei si sia opposto al trattamento e si sia in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei nostri motivi legittimi al trattamento rispetto ai suoi (c.d. diritto di limitazione);
f) ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che la riguardano, se essi siano trattati in forza di contratto o sulla base di suo consenso e/o trasmettere i dati ad altro titolare del trattamento, se fattibile (c.d. diritto di portabilità);
g) revocare il consenso, da lei eventualmente prestato, in qualsiasi momento ai trattamenti per i quali è richiesto. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Lei potrà esercitare i suoi diritti e/o quelli del minore sottoposto alla sua tutela, ove applicabile, scrivendo alla Società a mezzo e-mail all’indirizzo: privacy@genoacfc.it o scrivendo per mezzo posta ordinaria al Genoa CFC S.p.A. Via Ronchi 67, 16155, Genova.
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dalla Società avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto dall’art. 79 del Regolamento UE 2016/679.
ART.1 OGGETTO
I presenti termini e condizioni d’uso disciplinano i rapporti tra l’Abbonato ed il Genoa CFC S.p.A. con sede legale in Genova Pegli, Via Ronchi n.67 P.IVA 00973790108 (di seguito denominato “la Società” o “il Club”) derivanti dall’acquisto dell’abbonamento per assistere alle partite casalinghe disputate dalla Società.
ART.2 MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ABBONAMENTO
L’abbonamento è nominativo e dà diritto ad assistere esclusivamente alle gare interne del Campionato di Serie A 2024/2025 della prima squadra del Genoa CFC S.p.A., da disputarsi presso lo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, nel settore, fila e posto indicati dal segnaposto rilasciato al momento dell’emissione dello stesso, nel rispetto del calendario della Lega Nazionale Professionisti Serie A – F.I.G.C. e sue relative possibili variazioni, quale che sia la causa di queste ultime.
ART.3 PRESUPPOSTI PER L’EMISSIONE DELL’ABBONAMENTO
L’emissione dell’abbonamento è subordinata alla sussistenza di tutte le seguenti condizioni:
1)il possesso da parte dell’Abbonato della Card DNA Genoa (come definita nella Direttiva del Ministero dell’Interno 14/08/2009 n°555/OP/002448/20091/CNIMS), in corso di validità e, in ogni caso, che l’Abbonato non sia stata oggetto di provvedimenti di sospensione o revoca di cui all’articolo 10 (DASPO) delle condizioni di vendita e d’uso della tessera stessa;
2) la presa visione e accettazione dei presenti “Termini e Condizioni d’uso degli abbonamenti 2024-2025”;
3) la presa visione ed accettazione del regolamento di accesso allo stadio (cd. Regolamento d’uso dell’impianto sportivo).
Nell’ipotesi di mancata sussistenza di anche una soltanto delle suddette condizioni, l’abbonamento non potrà essere emesso.
Nel caso in cui il singolo abbonamento fosse erroneamente rilasciato, l’abbonamento in questione potrà essere ritirato in qualsiasi momento dalla Società.
L’emissione dell’abbonamento presso i punti vendita autorizzati della Società prevede la preventiva registrazione del richiedente al sito internet del Club e l’esibizione di un documento di identità.
ART.4 CODICE DI REGOLAMENTAZIONE
La Società e/o i suoi tifosi rifiutano ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo, comportamenti contrari ai principi di correttezza e probità. nonché ogni forma di insulto, offesa o discriminazione, incluse, a titolo esemplificativo, quelle per motivi di sesso, razza, nazionalità, origine territoriale o etnica, orientamento sessuale, stato di salute, religione, opinioni politiche
Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l’A.I.A., l’AIC e l’A.I.A.C. per “Il Rilancio della Gestione tra Partecipazione e Semplificazione” del 4 agosto 2017; Visto l’art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva la Società ha adottato un codice di regolamentazione che l’Abbonato dichiara di conoscere e che con l’accettazione dei presenti termini e condizioni dichiara di accettare e rispettare. Copia del Codice di regolamentazione è sempre reperibile sul sito internet del Club o potrà essere richiesto scrivendo alla sede legale della Società.
ART.5 LIMITI ALLA CONCESSIONE DELL’USO DELL’ABBONAMENTO A TERZI DA PARTE DELL’ABBONATO
Ogni singolo abbonamento potrà essere acquistato solo presso il sito internet del Club o nei soli luoghi autorizzati dalla Società. All’atto del pagamento l’abbonamento verrà caricato, tramite associazione alla Card DNA Genoa del richiedente. L’abbonamento è personale e, previo cambio del nome dell’utilizzatore, è utilizzabile da terzi, rispettando la medesima categoria di tariffa di riduzione, solo nei casi e nei termini indicati dalla normativa vigente, previa accettazione del Codice di Regolamentazione, alle condizioni infra dettagliate, e comunque esclusivamente da terzi in possesso di una valida e personale Card DNA Genoa. Non saranno cedibili a terzi in nessun caso e per nessuna ragione gli abbonamenti in promozione.
Fermo restando che è fatto divieto al titolare dell’abbonamento di farne commercio in qualsiasi forma, e/o speculazione e/o rivendere il posto, al titolare di abbonamento è data la facoltà di cedere il titolo di accesso per singole gare, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Club, solamente a persona munita della Card DNA Genoa, nonché previa accettazione di quest’ultimo dei presenti Termini e Condizioni, del Codice di Regolamentazione e presa visione dell’informativa per il Trattamento dei Dati Personali. Resta inteso che detta facoltà di cessione del titolo di accesso è comunque subordinata ai limiti eventualmente imposti, anche in occasione di singole partite, dalle Autorità competenti. La cessione non autorizzata del titolo di accesso e l’uso indebito del sistema di cambio nominativo, costituiscono un uso illecito dell’abbonamento con l’applicazione delle relative conseguenze.
ART.6 OBBLIGHI DI CUSTODIA DELL’ABBONAMENTO DA PARTE DELL’ABBONATO
La Card DNA Genoa su cui è caricato l’abbonamento, unitamente al personale documento di identità, è l’unico documento che legittima l’esercizio del diritto e il relativo accesso allo Stadio Luigi Ferraris di Genova per assistere alle partite casalinghe della Società. Il titolare dell’abbonamento è obbligato, adottando misure di massima cautela, alla custodia e al buon uso della Card DNA Genoa su cui è caricato l’abbonamento ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall’utilizzo della stessa da parte di terzi. In caso di smarrimento, perdita, furto o sottrazione, il titolare della Card DNA Genoa, e del relativo abbonamento, è tenuto a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti e a darne comunicazione per iscritto al Club, per ottenere una nuova Card DNA Genoa.
L’abbonamento potrà, fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 11 e 12, essere sospeso per una o più partite ufficiali o per un determinato periodo di tempo, nonché essere oggetto di revoca a titolo definitivo e divenire pertanto inutilizzabile quale titolo di accesso allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, senza che ciò comporti il pagamento di alcun risarcimento, anche pro quota, restituzione del prezzo pagato o indennizzo, qualora il titolare abbia colposamente o volontariamente consentito ad altro soggetto di farne utilizzo (o tentare di farne uso) quale titolo di accesso allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.
ART.7 RAPPORTI TRA LE PRESENTI CONDIZIONI D’USO ED IL REGOLAMENTO STADIO LUIGI FERRARIS
L’abbonato, con l’accettazione dei presenti termini e condizioni di abbonamento, dichiara di averne preso visione e di accettarli unitamente al Codice di Regolamentazione e il Regolamento d’uso dell’impianto sportivo Stadio Luigi Ferraris (di seguito “Regolamento Stadio Luigi Ferraris”). Il Codice di Regolamentazione e il Regolamento Stadio Luigi Ferraris si troveranno affissi dentro lo Stadio Luigi Ferraris e sono reperibili anche sul sito internet del Club. Il rispetto di detti documenti è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori nello Stadio Luigi Ferraris (o altro impianto sportivo). L’accesso allo Stadio Luigi Ferraris (o altro impianto sportivo) può comportare la sottoposizione dell’interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al seguito (cui egli dovrà assoggettarsi), finalizzati esclusivamente ad impedire l’introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza. Il titolare dell’abbonamento è tenuto a rispettare le previsioni contenute all’interno del Codice di Regolamentazione e del Regolamento Stadio Luigi Ferraris di Genova.
Nell’ipotesi di accertata violazione delle previsioni ivi contenute, la Società avrà la facoltà di adottare le misure sanzionatorie previste dal Codice di Regolamentazione e dal Regolamento Stadio Luigi Ferraris ivi compreso l’allontanamento dello spettatore dallo Stadio Luigi Ferraris e, nei casi più gravi, la sospensione o revoca e/o l’annullamento dell’abbonamento. Nelle suddette ipotesi la Società si riserva altresì l’insindacabile diritto di rifiutarsi di contrarre con il trasgressore in relazione all’acquisto di uno o più biglietti per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all’acquisto di un abbonamento per uno o più stagioni successive. Inoltre, nell’ipotesi di accertata violazione delle previsioni contenute all’interno del Codice di Regolamentazione e del Regolamento Stadio Luigi Ferraris il trasgressore non potrà essere destinatario di cessione dei titoli di accesso da parte di altri titolari.
ART.8 SCONTI E PROMOZIONI
La Società potrà attuare riduzioni sul prezzo dell’abbonamento per determinate categorie di soggetti e/o in determinati settori dello stadio. Le specifiche categorie di soggetti, i criteri di riduzione dei prezzi e le modalità di applicazione verranno rese note dalla Società tramite i mezzi di comunicazione del Club. Resta inteso che il Club avrà la facoltà di promuovere nel corso della stagione sportiva 2024/2025 eventuali vendite promozionali rivolte a nuovi abbonati, senza che ciò comporti il pagamento di alcun risarcimento, anche pro quota, restituzione del prezzo pagato o indennizzo a chi ha acquistato l’abbonamento senza fruire di tali sconti e promozioni.
ART.9 PRELAZIONE
La Società si riserva di concedere agli abbonati il diritto di prelazione sull’acquisto dell’abbonamento per la stagione successiva, da esercitarsi entro il termine che verrà comunicato di stagione in stagione. Decorso tale termine, inizierà la vendita libera degli abbonamenti.
ART.10 LIMITAZIONI AL DIRITTO DI RIMBORSO
La squalifica dello Stadio Luigi Ferraris di Genova nonché l’obbligo di disputare gare a porte chiuse e/o eventuali chiusure di settori e/o riduzione di capienza dell’impianto e/o l’eventuale disputa di partite in campo neutro e/o l’eventuale sospensione o interruzione del campionato e/o l’adozione di misure che limitino, in tutto o in parte, l’accesso agli impianti sportivi, disposti per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva) o per lavori, ragioni di forza maggiore e/o di caso fortuito, così come la disputa di gare interne presso altri impianti di gioco diversi dallo Stadio Luigi Ferraris di Genova non generano alcun diritto al rimborso neppure pro quota, né tantomeno a indennizzi o risarcimenti e, nel caso eventuali spese di trasferta, queste saranno ad esclusivo carico del titolare dell’abbonamento.
Variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite non daranno diritto al rimborso del prezzo pro quota dell’abbonamento, né a risarcimenti e/o indennizzi, così come in caso di annullamento o interruzione totale o parziale del campionato per qualsivoglia causa o di squalifica del campo.
L’abbonato non avrà, altresì, diritto ad alcun rimborso nel caso di sospensione o revoca dell’abbonamento nei casi riportati ai successivi artt. 11 e 12.
ART.11 USO ILLECITO DELL’ABBONAMENTO
Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento e/o indebito dell’abbonamento, ai sensi di legge e dei presenti Termini e Condizioni, comporterà l’immediato ritiro e/o blocco e/o disattivazione, revoca e/o annullamento dello stesso e potrà inoltre comportare il rifiuto del Club a contrarre con il trasgressore in relazione all’acquisto di uno o più biglietti per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all’acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive. Inoltre, nell’ipotesi di accertato abuso e/o utilizzo fraudolento e/o indebito dell’abbonamento, ai sensi di legge e dei presenti Termini e Condizioni qui riportati, il trasgressore non potrà essere destinatario di cessione dei titoli di accesso da parte di altri titolari.
ART.12 SANZIONI
La Società si riserva altresì l’insindacabile diritto di applicare le misure sanzionatorie previste nel Codice di Regolamentazione e nel Regolamento d’uso dell’impianto sportivo Stadio Luigi Ferraris di Genova in qualsiasi momento, in caso di: a) sopravvenuti motivi di revoca della Card DNA Genoa per il titolare dell’abbonamento; b) violazione da parte del titolare dell’abbonamento del Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche e/o del Regolamento d’uso dell’impianto sportivo Stadio Luigi Ferraris di Genova e/o dell’art. 11 dei presenti Termini e Condizioni qui riportati; c) comportamenti del titolare dell’abbonamento illeciti, contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, nonché atti di violenza e/o razzismo contro persone e/o cose; d) divieto di cessione del titolo di accesso di cui all’art. 5.
Si ribadisce, in particolare, come la violazione di quanto disposto nel codice di Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche potrà comportare, a seconda dei casi, la sospensione o la revoca dell’abbonamento senza alcun diritto di rimborso in capo all’abbonato.
ART.13 DURATA DELL’ABBONAMENTO
L’abbonamento ha validità di una stagione sportiva (intendendosi per stagione sportiva il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno solare successivo) con decorrenza dalla prima partita casalinga successiva all’emissione del titolo di accesso.
ART.14 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del prezzo dell’abbonamento dovrà essere effettuato per intero al momento dell’acquisto.
ART.15 LIMITI AL DIRITTO DI RECESSO
Trattandosi di fornitura di servizi relativi al tempo libero di cui all’art. 59 comma 1 lett. n) del Codice del Consumo (D. L. 206/2005 così come modificato dal D. L. 21/2014), non è conferito agli acquirenti dell’abbonamento il diritto di recesso di cui all’art. 52 e seguenti del Codice del Consumo.
ART.16 IUS VARIANDI
La Società si riserva il diritto di modificare in ogni momento i Termini e Condizioni con efficacia immediata, anche per coloro che avessero già ottenuto l’emissione dell’abbonamento, anche in ipotesi di modifiche legislative e/o provvedimenti da parte della Pubblica Autorità. Le comunicazioni relative alle modifiche sono rese note tramite il sito del Club o mediante comunicazione via posta elettronica, con invito a consultare le modifiche sul sito internet o altrimenti per iscritto.
ART.17 FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
I presenti Termini e Condizioni qui riportati, sono regolati dalla legge italiana e dai regolamenti federali. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, formazione, conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei suddetti Termini e Condizioni, il foro esclusivamente competente è quello di Genova.
Premessa
La società Genoa CFC S.p.a. e/o i suoi tifosi rifiutano ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo, comportamenti contrari ai principi di correttezza e probità. nonché ogni forma di insulto, offesa o discriminazione, incluse, a titolo esemplificativo, quelle per motivi di sesso, razza, nazionalità, origine territoriale o etnica, orientamento sessuale, stato di salute, religione, opinioni politiche
Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l’A.I.A., l’AIC e l’A.I.A.C. per “Il Rilancio della Gestione tra Partecipazione e Semplificazione” del 4 agosto 2017;
Visto l’art. 12 del Regolamento di Giustizia Sportiva;
è adottato il presente “Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”, che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.
Il Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche (“Codice di Regolamentazione”) riassume i principi etici e di comportamento cui si riconosce valore fondamentale e che i tifosi rossoblù e, in generale, tutti coloro che accedono alle manifestazioni sportive organizzate dal Genoa CFC (anche la “Società” o il “Club”), inclusi i sostenitori delle squadre avversarie, sono tenuti ad accettare e rispettare.
Art. 1 Definizione
L’“istituto del gradimento” (di seguito: gradimento) è la facoltà della società sportiva Genoa CFC. (di seguito “Società Sportiva”) di adottare, nei confronti delle persone che si rendessero responsabili delle condotte di cui all’art.2 che segue, provvedimenti inibitori come non vendere il titolo di accesso, ovvero sospenderne l’efficacia temporaneamente o definitivamente del titolo d’accesso per lo Stadio già venduto.
Il gradimento si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all’acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell’abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell’acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso.
Art.2 Condotte rilevanti
Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all’art.1 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute, e pertanto anche se poste in essere al di fuori dell’impianto sportivo, incluse le fasi di trasferta, o comunque in relazione ad eventi diversi dalle gare, inclusi commenti ed immagini postati, condivisi o avvallati per mezzo di Social Media.
E’ evento calcistico ogni iniziativa o momento organizzato dalla Società Sportiva, non identificandosi perciò nelle sole occasioni ufficiali.
A tal fine sono discriminate tutte le condotte contrarie ai valori dello sport, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile o che, in contrasto con i principi di probità e correttezza, istighino alla violenza in ogni sua espressione.
Sono altresì colpite tutte quelle azioni volte a denigrare, offendere o contestare in maniera plateale persone, autorità e istituzioni pubbliche o private, nonché la Società Sportiva, i suoi dipendenti e/o rappresentanti, il personale di sicurezza e gli steward presenti all’interno dell’impianto ove si svolge l’evento calcistico, che comportino penalizzazioni amministrative per la Società Sportiva, o che arrechino nocumento agli interessi e all’immagine della stessa.
Sono infine considerate condotte rilevanti, la violazione del Regolamento d’uso dell’Impianto, la diffusione non autorizzata di immagini ritenute lesive dei diritti radiotelevisivi e di dati a scopo di betting, l’attività di bagarinaggio e la cessione o l’acquisto del titolo di accesso attraverso i canali non ufficiali o le piattaforme di vendita online che alimentano il fenomeno del secondary ticketing, l’introduzione all’interno dell’impianto privi di un valido titolo di accesso e/o con titolo di accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità, l’invasione del campo, l’entrare, o anche solo il tentativo, in aree proibite , la conduzione all’interno e/o in prossimità dell’impianto di attività commerciali o promozionali non autorizzate dalla Società Sportiva.
Art.3 Condizioni
L’istituto del gradimento e il conseguente provvedimento inibitorio non danno diritto ad alcun tipo di rimborso.
È ammessa, laddove non specificatamente vietato, la cessione, ai termini e condizioni indicati dalla Società Sportiva, del titolo a terzi ove questi abbiano i requisiti per usufruirne.
Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali benefit maturati secondo i programmi di fidelizzazione a meno che l’agevolazione non riguardi l’evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all’ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il benefit si perde.
Nel caso in cui durante la sospensione il tifoso interessato tenga un’altra condotta rilevante, si può dare corso ad un’eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.
Indipendentemente dal luogo della condotta rilevante, il gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite svolte presso lo stadio in uso alla società, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.
Art.4 Pubblicità
Il presente documento è stato approvato dagli organi dirigenti della Società che si impegnano a garantirne la divulgazione ai Destinatari, anche mediante la pubblicazione, nella versione di volta in volta vigente, sul sito web ufficiale della Società Sportiva www.genoacfc.it, nonché presso i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società Sportiva.
Art.5 Accertamento delle violazioni
La Società, al fine di accertare la violazione del presente Codice di Regolamentazione ed individuarne l’autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera certa, trasparente ed oggettiva l’accadimento dei fatti, tra cui:
– le segnalazioni provenienti dai servizi di stewarding, del dipartimento Supporter Liaison Officer e/o di altro personale della Società Sportiva, Responsabile della sicurezza per conto della Società Sportiva;
– le immagini dell’impianto di video sorveglianza ove consentito dalla normativa vigente;
– le immagini diffuse a mezzo dei social network da cui è possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile;
– le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.
Art.6 Parametri di valutazione
Costituiscono parametri di valutazione i seguenti fattori:
il dolo o la colpa della violazione, in relazione ad un’evidente premeditazione e/o spinta emozionale;
la tipologia di bene giuridico “aggredito”;
il comportamento pregresso che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
il comportamento successivo che sostanzi un ravvedimento operoso ovvero un’indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall’illecito in danno della Società Sportiva, ivi compresa l’ammissione delle proprie responsabilità e il concreto ravvedimento/pentimento da parte dell’interessato;
il ruolo tenuto dal soggetto, nella duplice possibile veste di istigatore, ovvero di mero compartecipe;
la recidiva.
I fatti commessi all’interno dello stadio, che integrino anche violazioni al regolamento d’uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti (sanzionatori ed inibitori), avendo esse diversa natura.
Resta inteso che, anche in caso di applicazione nei confronti dei Destinatari di una delle predette misure sanzionatorie, restano comunque fermi gli ulteriori profili di rilevanza delle violazioni ai sensi della normativa vigente, nonché i provvedimenti e le sanzioni che dovessero essere adottati dalla Pubblica Autorità.
Art.7 Misure Sanzionatorie
In quest’ottica, conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (come modificato dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 15 del 7 marzo 2018), la violazione dei principi e delle regole comportamentali indicate nel presente Codice di Regolamentazione e nel Regolamento Stadio Luigi Ferraris di Genova sarà oggetto di specifici provvedimenti e misure sanzionatorie da parte della Società.
In caso di violazione del presente Codice di Regolamentazione e/o del Regolamento Stadio Luigi Ferraris, la società Genoa CFC si riserva di esercitare in qualsiasi momento, anche congiuntamente e senza che ciò comporti pretese di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della Società, l’insindacabile diritto di adottare le seguenti misure sanzionatorie:
Richiamo scritto;
Sospensione per una o più gare o per un determinato periodo di tempo dei Titoli di Accesso, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;
Risoluzione dell’abbonamento, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;
Rifiuto a contrarre, in relazione all’acquisto di uno o più biglietti per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all’acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive;
Impossibilità di essere destinatario di cessione dei Titoli di Accesso.
Art.8 Procedure
La contestazione della condotta contenente la descrizione delle violazioni viene comunicata al soggetto, identificato tramite i dati registrati per l’erogazione del titolo di accesso – se la condotta è successiva all’emissione del titolo – ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l’ausilio delle Forze di polizia, che può essere chiesto dalla Società in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r, o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall’individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante.
Il soggetto, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società le proprie “giustificazioni” per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.
Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta.
Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che la Società Sportiva si sia pronunciata nel senso di un suo accoglimento, l’istanza deve intendersi respinta.
Recapiti: Genoa Cricket & Football Club Spa – Via Ronchi, 67- 16155 Genova: email: info@genoacfc.it; PEC genoa@legalmail.it
Art.9 Minori
È possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
Art.10 Rapporti con altri procedimenti
L’applicazione del gradimento con le predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi, nonché da eventuali provvedimenti e sanzioni che dovessero essere adottati dalla pubblica autorità (es. DASPO ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive).
L’applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire di fronte a qualsiasi sede giudiziaria nei confronti dell’autore della violazione.
Art.11 Modifiche
La Società Sportiva si riserva di modificare il presente Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (ad esempio, le Determinazioni emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive). Le comunicazioni relative alle modifiche sono rese note tramite il sito www.genoacfc.it o mediante comunicazione via posta elettronica, invio di messaggio SMS con invito a consultare le modifiche sul sito internet o altrimenti per iscritto.
REGOLAMENTO D’USO DELL’IMPIANTO
Regolamento adottato ai sensi dell’art. 19 – ter, co. 3, lett. C) del decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996 introdotto dal decreto del Ministro dell’interno 06 giugno 2005 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero dell’Interno 18 marzo 1996 recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” ed ex art. 4, co. 2 del D.M. dell’Interno 06 giugno 2005 e successive modifiche recante “Modalità di emissione, distribuzione, vendita e cessione di titoli d’accesso agli impianti sportivi di capienza superiore ai 7.500 posti, in occasione dello svolgimento di competizioni riguardanti il gioco del calcio”. Determinazione n° 14/2010 del 17 marzo 2010
STADIO LUIGI FERRARIS – NORME COMPORTAMENTALI
(Art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)
Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si Intende lo stadio Comunale “Luigi Ferraris” di Genova, incluso il sistema di videosorveglianza ed informativo ivi presente, nonché tutte le aree di pertinenza compresa l’area riservata esterna, in gestione esclusiva del Genoa CFC durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive in cui partecipa il Club.
L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente “Regolamento d’uso”, dai Termini e condizioni d’uso degli abbonamenti, nel caso di accesso da parte degli abbonati, e dal “ Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” (c.d. “ Codice di Condotta”) adottato dal Genoa CFC e da tutte le norme/disposizioni emanate dall’”Autorità di Pubblica Sicurezza”, dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega Calcio; l’acquisto del titolo di accesso, sia per singolo accesso che in caso di acquisto dell’abbonamento, ne comporta l’accettazione da parte dello spettatore. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione, da parte delle Autorità Competenti, della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (cd. DASPO); e l’attivazione dell’istituto del “gradimento” previsto dal Codice di Condotta.
Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:
Condizione inderogabile per accedere all’impianto sportivo è il possesso di un titolo di accesso regolarmente rilasciato dal Genoa CFC
Il titolo di accesso allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal Club.
Gli unici soggetti, cui è permesso l’accesso all’impianto sportivo senza titolo di accesso, sono gli addetti all’Ordine Pubblico appositamente incaricati a tale servizio, che agiscono sotto la direzione del funzionario di P.S. responsabile dell’Ordine Pubblico
Per l’accesso all’impianto sportivo è richiesto, oltre al titolo d’ingresso, un documento d’identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso. Il titolo di accesso va conservato fino all’uscita dallo stadio.
Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto a lui assegnato e pertanto con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla società che organizza l’evento. In merito si fa presente che le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza presente all’interno dello Stadio potranno essere utilizzate per l’accertamento di condotte contrarie al Codice di Condotta al fine dell’applicazione delle sanzioni in esso previste. Le conseguenze di eventuali scambi di persona in fase di accertamento delle condotte determinate dalla violazione dell’obbligo dello spettatore di occupare esclusivamente il posto ad esso assegnato, o della cessione del titolo di accesso a terzi non autorizzato, non potranno essere addebitate alla Società.
Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metal detector, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward.
E’ vietato, tra l’altro:
Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
Arrampicarsi sulle strutture dello stadio, scavalcare cancelli, balaustre e barriere di ogni tipo;
Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
Introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 7.7 salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
Introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, ad eccezione di tamburi (ad una battuta) e megafoni autorizzati dal G.O.S. su richiesta della società sportiva, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nell’impianto
Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
Introdurre e vendere all’interno dell’impianto sportivo le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di plastica.
Introdurre o esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (G.O.S.) su richiesta; della società sportiva; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione.
Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal G.O.S. su richiesta della società sportiva;
Accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
Introdurre fotocamere dotate di obiettivo tipo reflex e binocoli di grandi e medie dimensioni; non è inoltre consentito (eccetto alle persone autorizzate) di utilizzare attrezzature in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video, e informazioni o dati inerenti l’evento che si terrà all’interno dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il Copyright per trasmissioni o registrazioni non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, alla Società
Come da ordinanza prefettizia, è vietato agli esercizi commerciali ubicati all’interno dell’impianto sportivo la vendita per asporto di bevande in contenitori di plastica e segnatamente in bottiglie provviste di tappo, è consentita la loro commercializzazione solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera o carta.
Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizione agonistiche, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.
Si ribadisce che l’impianto sportivo è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Dlgs 101/2018, dal D.M. 06/06/2005 e dal Regolamento UE 2016/679. In prossimità del sistema di videosorveglianza sono posizionati i relativi cartelli che ne segnalano la presenza riportando le informazioni sintetiche previste dalla legge. L’informativa estesa resa ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679 è pubblicata sul sito internet del Club. Copia dell’informativa potrà essere richiesta, inoltre, scrivendo all’indirizzo email: privacy@genoacfc.it o presso la sede della Società.
I minori di anni 14 dovranno essere accompagnati da un adulto per poter accedere all’impianto sportivo.
Nel caso di minori accompagnati l’adulto che li accompagna si impegna affinché il presente Regolamento sia rispettato da parte del minore. In ogni caso l’esercente la responsabilità genitoriale risponderà di eventuali danni e sanzioni conseguenti il mancato rispetto del presente Regolamento.